Regolamento UE sugli imballaggi (PPWR) 2026: importare prodotti a marchio proprio dal Giappone

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In breve: a ottobre 2026, il Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR), si applica dal 12 agosto 2026 e ha sostituito la Direttiva imballaggi del 1994. La maggior parte delle regole di progettazione parte più tardi. L’etichetta armonizzata per la raccolta differenziata arriva non prima del 12 agosto 2028. I gradi di riciclabilità e il limite del 50% di spazio vuoto per gli imballaggi di spedizione arrivano non prima del 1° gennaio 2030. Se prodotti fabbricati in Giappone sono venduti in imballaggi con il Suo marchio, il PPWR La considera il fabbricante di quell’imballaggio. Di solito è anche l’importatore, ed è il produttore ai fini della responsabilità estesa del produttore (EPR) in ogni paese in cui mette per primo a disposizione le merci.
Quali date valgono per che cosa
| Data | Che cosa si applica |
|---|---|
| 11 febbraio 2025 | Entrata in vigore del regolamento |
| 12 agosto 2026 | Applicazione generale. Abrogazione della Direttiva 94/62/CE, con alcune disposizioni mantenute per un periodo transitorio |
| 12 febbraio 2028 | Spazio vuoto negli imballaggi per la vendita ridotto al minimo necessario per la loro funzione, compresa la protezione (art. 24, par. 4) |
| 12 agosto 2028, o 24 mesi dopo gli atti di esecuzione della Commissione se successivo | Etichetta armonizzata con la composizione dei materiali, per la raccolta differenziata dei consumatori (art. 12, par. 1) |
| 1° gennaio 2030 | Peso e volume degli imballaggi ridotti al minimo necessario (art. 10, par. 1) |
| 1° gennaio 2030, o 3 anni dopo gli atti di esecuzione se successivo | Rapporto massimo di spazio vuoto del 50% per imballaggi multipli, per il trasporto e per l’e-commerce (art. 24, par. 1) |
| 1° gennaio 2030, o 24 mesi dopo gli atti delegati se successivo | Gli imballaggi devono essere riciclabili entro il grado A, B o C (art. 6) |
| 1° gennaio 2038 | Solo grado A o B |
Le date “se successivo” dipendono da atti della Commissione. Verifichi se sono stati adottati prima di pianificare in base a una data. Il regolamento limita inoltre piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente negli imballaggi e nei loro componenti a 100 mg/kg complessivi (art. 5, par. 4).
Chi è Lei secondo il PPWR
Fabbricante. Se fa progettare o fabbricare un imballaggio o un prodotto imballato con il Suo nome o marchio, il regolamento La considera il fabbricante, anche quando lo ha prodotto una fabbrica giapponese (art. 3, par. 1, punto 13). Esiste un’eccezione per le microimprese, ma solo quando il fornitore dell’imballaggio si trova nello stesso Stato membro, quindi non aiuta per gli imballaggi provenienti dal Giappone.
Importatore. È importatore chiunque, stabilito nell’UE, immetta sul mercato imballaggi provenienti da un paese terzo. Gli imballaggi delle merci prodotte in Giappone vi rientrano.
Produttore (ai fini EPR). Un’impresa stabilita in uno Stato membro è produttore se è la prima a mettere a disposizione prodotti imballati sul territorio di quel paese. Lo è anche un’impresa che vende direttamente agli utilizzatori finali in un altro Stato membro.
Che cosa devono fare il fabbricante e l’importatore
Come fabbricante (art. 15), Lei deve:
- effettuare la valutazione della conformità, redigere la documentazione tecnica (allegato VII) e una dichiarazione di conformità UE
- conservarle entrambe per cinque anni per gli imballaggi monouso
- assicurarsi che l’imballaggio riporti un numero di tipo, di lotto o di serie, o un’identificazione equivalente
- apporre sull’imballaggio il Suo nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio, e un indirizzo postale. Se non è possibile, usare un codice QR o un altro supporto di dati, oppure un documento di accompagnamento
Come importatore (art. 18), Lei deve verificare che il fabbricante abbia fatto quanto sopra. Appone inoltre sull’imballaggio il proprio nome e indirizzo di contatto, e tiene la dichiarazione di conformità a disposizione delle autorità. Essendo sia fabbricante sia importatore, fa entrambe le cose.
I requisiti che la documentazione deve dimostrare (articoli da 5 a 12) hanno date proprie, quindi ciò che deve provare cresce man mano che arrivano le date successive. La Commissione ha pubblicato linee guida (marzo 2026) e FAQ (agosto 2026) sulla sua pagina dedicata agli imballaggi.
EPR: registrazione in ogni paese
- Si registri in ogni Stato membro in cui mette per primo a disposizione prodotti imballati. Non può vendere lì finché Lei, o dove consentito il Suo rappresentante autorizzato, non è registrato (art. 44, par. 2 e 4).
- Nuovi registri nazionali vengono istituiti secondo un formato UE comune. Gli Stati membri hanno 18 mesi dall’atto di esecuzione della Commissione per adeguarli o crearli. Fino ad allora, la Commissione indica che si devono continuare a seguire le regole di registrazione EPR esistenti di ciascun paese.
- Presenti una relazione annuale, entro il 1° giugno per l’anno civile precedente. I produttori sotto le 10 tonnellate di imballaggi l’anno in un paese comunicano un insieme ridotto di dati (art. 44, par. 7 e 8). La Commissione osserva che gli Stati membri possono anche prevedere contributi e procedure più leggeri per i piccoli produttori.
- Vendere direttamente ai consumatori in un altro Stato membro richiede un rappresentante autorizzato per l’EPR in quel paese (art. 45, par. 3). A dicembre 2025 la Commissione ha proposto di sospendere questo obbligo per le piccole imprese. Mentre Parlamento e Consiglio esaminano la proposta, ha chiesto agli Stati membri di applicare il requisito in modo pragmatico e di non sanzionare gli operatori. A ottobre 2026 l’obbligo è ancora nel regolamento.
- Le piattaforme online chiederanno il Suo numero di registrazione una volta istituiti i nuovi registri.
Pianificare imballaggi prodotti in Giappone
- Ottenga la composizione dei materiali di ogni componente (scatola, vassoio, inserto, pellicola, nastro, etichetta) con il peso unitario. Le serve per le relazioni EPR per materiale, e più avanti per l’etichetta di raccolta differenziata.
- Chieda informazioni su inchiostri e rivestimenti delle scatole stampate, con dati di prova se il produttore o lo stampatore li ha, per il limite di 100 mg/kg di metalli pesanti.
- Lasci spazio sulla scatola o sull’etichetta per il Suo nome e indirizzo, oppure preveda un codice QR.
- Progetti i nuovi imballaggi pensando al 2030. L’articolo 10 richiede peso e volume minimi. Vieta inoltre gli elementi che servono solo a far sembrare più grande un prodotto, come doppie pareti e doppi fondi, con strette eccezioni per i disegni tutelati. Verifichi nelle linee guida quando si applica ciascuna parte.
Che cosa significa se ordina tramite me
Chiedo per iscritto al produttore il materiale e il peso di ogni componente dell’imballaggio, ed eventuali dati di prova su inchiostri o materiali. Glieli trasmetto così come li ricevo, per la Sua documentazione tecnica e le relazioni EPR. Se qualcosa non è disponibile, glielo dico prima che approvi il campione di preserie. Mi trovo in Giappone, quindi non posso registrarLa né fare da Suo rappresentante autorizzato nell’UE. Per questo Le serve un soggetto stabilito nell’UE. Questo articolo è una spiegazione, non una consulenza legale. Verifichi con il sistema EPR e l’autorità competente di ogni paese in cui vende.
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Fonti
- EUR-Lex, Regulation (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste: eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
- European Commission, Packaging waste: environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en
- European Commission, Extended producer responsibility for packaging for Small Businesses: environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste/extended-producer-responsibility-packaging-small-businesses_en
Foto in alto: “まい泉 (8352540600)” di 思弦 張, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Ridimensionata e ritagliata. ↗ CC BY 2.0


